L’AGCOM APPROVA UNA REVISIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA TV DIGITALE TERRESTRE FORTEMENTE PENALIZZANTE PER L’EMITTENZA LOCALE.

PREVISTI NUMEROSI RICORSI AVANTI IL TAR LAZIO

 

Con delibera n. 451/13/CONS del 18 luglio u.s., pubblicata in data 1° ago-sto u.s., l’Agcom ha pubblicato la Revisione del Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali di cui alla delibera n. 300/10/CONS. Tale revisione è avvenuta a seguito dell’annullamento del c.d. “beauty contest” e del successivo provvedimento dell’Agcom (delibera n. 277/13/CONS, con la quale vengono fissate le regole per l’asta delle frequenze per la tv digitale terrestre per tre reti del dividendo interno) che prevede, tra l’altro, l’attribuzione dei canali 57, 58, 59 e 60 (facenti parte della banda 700 MHz) ai servizi mobili Lte entro il 2016 (in alcune regioni il canale 59 è attualmente utilizzato dall’emittenza locale).

 

La delibera n. 451/13/CONS riduce da 25 a 22 il numero delle reti nazionali ed esclude dalla pianificazione i canali 57 (sostituito progressivamente dal 54) e 58 e preannuncia la dismissione, entro il 2015, dei canali 59 (utilizzato dalle tv locali in molte aree) e 60 (sostituito progressivamente dal 55). La delibera prevede, inoltre, che i provvedimenti di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze vengano adeguati con l’indicazione dei vincoli radioelettrici che devono essere rispettati dall’operatore di rete, insieme rappresentato dai punti di verifica (PDV) territoriali (riportati all’allegato 2 della delibera) con i relativi valori dell’intensità di campo elettrico cumulativo che non possono essere superati dalle reti realizzate da ciascun operatore. La delibera prevede, altresì, rilevanti limitazioni nell’esercizio di alcune fre-quenze assegnate alle tv locali, al fine di assicurare la protezione del mux 1 della Rai nelle regioni adiacenti. AERANTI-CORALLO esprime un giudizio asso-lutamente critico su tale provvedimento di revisione del Pnaf. Infatti:

 

– la sottrazione dei canali 57-60 (tra i quali il canale 59, utilizzato dalle tv locali) alla radiodiffusione televisiva non trova, allo stato, alcun riscontro nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze o in altre normative nazionali e internazionali;

 

– un terzo delle risorse radioelettriche che non verranno più poste all’asta, avrebbe dovuto essere reso disponibile – in ossequio alla riserva di legge a favore delle tv locali – per la risoluzione delle problematiche interferenziali che affliggono le stesse tv locali nelle aree di confine tra le diverse regioni;

 

– i vincoli radioelettrici imposti alle emittenti locali che operano su frequenze (regolarmente assegnate) utilizzate dal mux 1 della Rai in regioni adiacenti (al fine di assicurare protezione interferenziale alle trasmissioni del servizio pubblico), limitano, in modo inaccettabile, l’esercizio dell’attività di tali emittenti locali. 

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